Avvocato divorzista Padova

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Riconoscimento e disconoscimento della paternità

Disconoscimento della paternità

Almeno un figlio su dieci è nato da un tradimento.

Secondo l’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, il 10% dei primogeniti non è figlio del padre anagrafico, una percentuale che aumenta nel caso dei secondi figli.

Riesci ad immaginare quanto possa essere sconvolto un padre che ha appena scoperto che quel figlio che da anni cresce come proprio è figlio, in realtà, di un altro uomo?

Ti garantisco che trovarmelo davanti a chiedermi cosa deve fare non è semplice neanche per me.

Può avere scoperto del tradimento della moglie da una vecchia lettera, da una telefonata, e poi, stai certo, ha comprato nel web un test di paternità che gli ha confermato il terribile sospetto.

Ebbene. Intanto gli devo dire che quel test non ha validità legale.

Non dico che sia inattendibile, ma che se ha deciso di portare sua moglie in tribunale, l’esame per accertare la paternità deve essere eseguito in un laboratorio.

Non importa se non riuscirà a ripetere il test in laboratorio prima della causa, perché nel corso del procedimento sarà il Giudice a disporre il test genetico.

Ma che fare se anche il test fatto in laboratorio conferma il risultato?

Vuole veramente disconoscere il “figlio”? E poi? Continuerà a fare come se niente fosse nonostante un documento scottante in mano che attesta che è figlio di un altro che forse nemmeno lo sa, o lo lascerà con la madre e andrà per la sua strada senza di lui?

Non spetta a me decidere per il cliente, ma consigliarlo al meglio su quello che può fare sì. Soprattutto, spetta a me metterlo in guardia dai rischi connessi all’azione di disconoscimento, che non sempre è esperibile con successo anche se il test genetico ha confermato che non è suo figlio.

Il nostro legislatore, infatti, ha ben disciplinato la tua situazione, e lo ha fatto cercando di controbilanciare due interessi fondamentali: quello del presunto padre a far emergere la verità e quello del figlio a mantenere il proprio status.

Questo significa che è sì un diritto del padre agire davanti al Giudice per ottenere il disconoscimento della paternità, ma solo entro certi limiti.

Vediamo quali.

Chi può chiedere il disconoscimento della paternità

Intanto, il marito non è l’unico a poter chiedere il disconoscimento. Può farlo la moglie, ed anche il figlio stesso.

L’azione di disconoscimento, però, incontra dei precisi limiti temporali per essere esercitata, salvo che per il figlio.
La madre può esercitare l’azione nello stretto termine di sei mesi, decorrenti dalla nascita del figlio, oppure dal giorno che ha saputo che il marito non poteva avere figli al momento del concepimento.

Il marito può esercitare l’azione nel termine di un anno, decorrente dal giorno della nascita, oppure dal giorno che ha avuto conoscenza della propria impotenza a generare, o dal giorno della scoperta del tradimento.

Il figlio, divenuto maggiorenne, può chiedere il disconoscimento in ogni tempo. Per lui non c’è nessun limite temporale.

Inoltre, finchè è ancora minorenne, ma ha già compiuto quattordici anni, l’azione può essere promossa nel suo interesse da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio stesso.

E se ha meno di quattordici anni, l’azione può essere promossa sempre da un curatore speciale nominato dal giudice, ma in tal caso su istanza del pubblico ministero o della madre.

Bene, dirà il cliente, l’ho appena saputo che non è mio figlio, non è passato un anno, quindi sono ancora in tempo.

Non è detto!

La legge pone, infatti, un’altra condizione per il “genitore” che voglia disconoscere la paternità del figlio. L’azione di disconoscimento della paternità non può più essere proposta se sono decorsi cinque anni dal giorno della nascita del figlio.

Ed ecco come il nostro legislatore controbilancia l’interesse fondamentale del presunto padre a far emergere la verità e quello del figlio a mantenere il proprio status.

Quindi, anche se il cliente ha appena scoperto il tradimento di sua moglie e quindi sarebbe pienamente nell’anno per andare in Tribunale, se suo “figlio” avesse più di cinque anni non potrà più farlo.

Si presume infatti che, dopo cinque anni, il bambino abbia acquisito una sua precisa identità, sociale, emotiva e familiare, che non può essere pregiudicata dal proposito di un genitore di far valere la verità biologica.

Si dice spesso che è padre non tanto chi genera un figlio, ma chi lo cresce, lo mantiene, lo ama, lo protegge e ne progetta il futuro. Anche il nostro legislatore la pensa così.

Ciò non toglie, come abbiamo visto, che il figlio, invece, possa sempre, in ogni tempo, cercare la verità biologica e farla valere, anche assumendo il cognome del suo vero padre.

Figlio non riconosciuto. La dichiarazione giudiziale della paternità

Secondo i dati dei tribunali per i minorenni sulle dichiarazioni di adottabilità, in Italia ogni anno in media 400 bambini non sono riconosciuti alla nascita.

Anche la madre può decidere di non riconoscere il figlio, ma accade che più di frequente si tratti del padre, ed è il caso che vedremo di seguito.

Intanto fughiamo un dubbio. Il problema del riconoscimento si pone solamente se i genitori non sono sposati. Se il bambino nasce da genitori sposati, in automatico scatta la cosiddetta “presunzione di paternità”: è figlio del marito della mamma.

Pertanto, se nasce un bambino da genitori non sposati, che cosa rischia il padre che non lo riconosce?
Beh, dirai, distinguiamo tra un padre che sa di esserlo ed un padre che non lo sa.
Non è, infatti, impossibile che accada di non sapere di avere un figlio nato da un qualche fugace rapporto.

Ebbene, chi lo sa e chi non lo sa non rischieranno mica le stesse cose?
La risposta è sì. Non cambia proprio niente.

Se, dunque, la madre del bambino non ha mai parlato dell’esistenza di questo figlio, ma ad un certo punto si sveglia, decide di svelare la verità e di chiedere al padre di riconoscerlo, questi avrà ben poco da fare. O meglio, dopo essersi sincerato con un test genetico che è effettivamente suo figlio, non avrà molte scelte, e ti spiego perché.

La legge consente alla madre ed anche al figlio, se maggiorenne, di far accertare e dichiarare giudizialmente la paternità.

E la cosa accade molto più spesso di quanto tu creda.

Una volta mi è capitata in studio una signora di sessant’anni che aveva appena scoperto chi fosse il suo vero padre. Ne aveva ottanta, e credimi se ti dico che ha voluto fargli causa a tutti i costi. Questo pover’uomo, che nel frattempo si era fatto una famiglia e aveva figli e nipoti, si è ritrovato a scoprire per la prima volta alla sua veneranda età di avere un’altra figlia di cui aveva sempre ignorato l’esistenza. Aveva avuto un brevissimo flirt in gioventù con una bella ragazza, che mai gli aveva detto di essere rimasta incinta e di aver dato alla luce una bambina.

Questa bella ragazza nel frattempo era venuta a mancare, e la figlia aveva indagato per sapere chi potesse essere il proprio padre, finchè l’ha trovato.

In realtà la storia ha avuto un lieto fine. La figlia non aveva velleità economiche, ma era solo alla ricerca delle verità e l’ha trovata, e con lei ha trovato anche una nuova famiglia che l’ha accolta e finalmente un padre che aveva sognato per tutta la vita.

Non sempre, però, queste storie hanno un lieto fine, anzi.

Nella maggior parte dei casi, i padri obbligati a riconoscere un figlio non vogliono nemmeno vedere come sia fatto. Si fanno portare in tribunale e anche se perdono la causa continuano a vivere come niente fosse, ignorando quel figlio che per loro rappresenta solamente un peso economico.

Eh sì. Perché anche se non vuoi fare il padre, anche se non vuoi nemmeno vedere la faccia di quel figlio, la legge ti obbliga a contribuire al suo mantenimento da quando è nato.

Ecco perché, quando un cliente viene nel mio studio e mi mostra la lettera di un avvocato che lo invita a fare un test del dna perché la sua cliente afferma che è il padre di suo figlio, gli suggerisco di andare di filato a fare il test.

Se non mi ascolta, ed affronta la causa che senz’altro verrà instaurata contro di lui, a quel punto sarà il giudice ad invitarlo ad andare a fare il test genetico.

Potrà rifiutarsi?

Certo, neanche il giudice può obbligare una persona a sottoporsi ad un test genetico, ma con quali risultati?

Vediamo.

Il test del Dna per accertare la paternità non è obbligatorio, ma dal rifiuto di sottoporsi all’esame il giudice può trarre inconfutabili “argomenti di prova”, ravvisando in questo comportamento un’ammissione implicita della circostanza da provare, cioè la paternità.

Ne consegue che sottrarsi alla prova del dna non è per nulla una scelta da consigliare.

Una volta eseguita la prova genetica, se emerge la paternità ci sono due strade. O riconoscere il figlio spontaneamente ed assumersi le relative responsabilità, o proseguire la causa fino alla sentenza perché sia il giudice ad imporre il riconoscimento e a decidere sulle altre questioni derivanti dal riconoscimento.

Quali sono le altre questioni su cui decide il giudice?

Per effetto del riconoscimento della paternità nasce il rapporto giuridico di filiazione, con la conseguenza che il genitore assume tutti i doveri di responsabilità ed assistenza morale e materiale.

Intanto il cognome. Il figlio prende anche il cognome del padre, salvo casi particolari in cui ciò non corrisponda al suo interesse o possa essergli di pregiudizio.

Sorgerà, poi, l’obbligo di corrispondere il mantenimento per il figlio che fosse ancora minore o maggiorenne non autosufficiente.
Ma vi sono anche conseguenze relative al passato, che sono particolarmente gravose se è trascorso molto tempo dalla nascita del figlio.
Il padre, infatti, potrà essere tenuto a rimborsare alla madre le spese che da sola ha sostenuto fino al momento della pronuncia del giudice, per crescere il figlio.

Oltre a questo, potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, per la sofferenza provocata ad un figlio che è stato privato della figura paterna.

E se il padre si difende dicendo che quel figlio non lo ha mai voluto?

Sarebbe una non difesa: gli obblighi verso i figli nascono insieme ai figli, anche se non si vogliono figli, e anche se non si vuole essere padre.

Il riconoscimento del figlio nato da genitori non sposati

Il riconoscimento di un figlio nato da genitori non sposati può essere fatto:

Quando un padre si reca in Comune a fare il riconoscimento del figlio già riconosciuto dalla madre, dovrà esservi anche il nulla osta della madre.

Inoltre, se il figlio da riconoscere ha già compiuto i 14 anni, deve prestare il proprio consenso al riconoscimento.

La legge prevede che il genitore che ha già riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio non può rifiutare il consenso al riconoscimento dell’altro genitore, se risponde all’interesse del figlio.

Ti garantisco, però, che accade anche questo. La madre rifiuta di dare il nulla osta al riconoscimento del figlio da parte del padre. Normalmente questo accade perché il padre si è comportato molto male, all’inizio non ha voluto riconoscere il bambino, è trascorso molto tempo dalla nascita, ed è ritornato sui suoi passi troppo tardi.

In questo caso, il padre può rivolgersi al giudice mediante un ricorso che dovrà essere notificato alla madre. Quest’ultima avrà un termine di trenta giorni da quando riceve il ricorso per presentare la propria opposizione. Se non dovesse farlo, il giudice pronuncerà un provvedimento che sostituirà il consenso che la madre non ha voluto prestare.

Se, invece, la madre propone impugnazione, il giudice deve anche sentire il minore che abbia già compiuto 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento. All’esito emetterà i provvedimenti ritenuti necessari per instaurare la relazione.

Con il provvedimento che va a sostituire il consenso della madre, il giudice adotterà anche quei provvedimenti opportuni per l’affidamento, il mantenimento del minore e il suo cognome.

Il cognome del figlio nato da genitori non sposati

Al figlio nato da genitori non sposati viene attribuito il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre.

Ma se un padre decide di riconoscere il figlio dopo molti anni, può pretendere di dargli il proprio cognome al posto di quello della madre?

Occorre distinguere due ipotesi a seconda che il figlio sia maggiorenne o ancora minorenne.

Se il figlio è maggiorenne, sarà il figlio stesso a decidere se vuole mantenere il solo cognome materno, sostituirlo con quello paterno, o aggiungere quello paterno a quello materno.

Se, invece, il figlio è minorenne, la madre potrà opporsi alla sostituzione del proprio cognome con quello del padre, e chiedere che il cognome paterno venga solo aggiunto a quello materno.

Se il padre dovesse insistere, allora dovrà andare dal giudice, il quale deciderà il cognome del figlio minore sulla base di cosa sia meglio per lui.

Perché, ti assicuro, il cognome può fare la differenza in molti sensi per una persona.

Se il cognome materno è divenuto un segno distintivo dell’identità personale del minore all’interno di una comunità, se il figlio è oramai inserito nel contesto scolastico, sociale e comunitario con quel cognome, il giudice lo manterrà e deciderà che quello paterno vada solamente aggiunto.

 

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